Art. 15 · Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Art. 15

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 19 dic 2003
È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente e tale contingente non sia stato ancora esaurito. CAPITOLO IV REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE
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