Art. 4
Deroghe all'obbligo di istituire un programma di allevamento
In vigore dal 24 ott 2003
Conformemente all', paragrafo 1, primo trattino, della decisione 2003/100/CE, gli Stati membri che figurano nell'elenco in allegato beneficiano della deroga all'obbligo di istituire un programma d'allevamento di cui all', paragrafo 1, di detta decisione.
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