Art. 3
Restrizioni ufficiali alla mobilità
In vigore dal 24 ott 2003
1. Gli Stati membri che figurano in allegato applicano le restrizioni ufficiali di cui al paragrafo 2 allo spostamento degli animali in aziende che accolgono ovini o caprini o conservano sperma, embrioni e ovuli di ovini e caprini, per un periodo di sette anni a partire dalla data in cui hanno ricevuto tali animali, sperma, embrioni e ovuli laddove:
a)
gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provengano da un altro Stato membro non figurante in allegato o da un paese terzo e
b)
lo scrapie è conclamato negli ultimi tre anni antecedenti alla data di spedizione degli animali, dello sperma, degli embrioni e degli ovuli nello Stato membro o paese terzo di spedizione, come previsto alla lettera a).
2. Le aziende che accolgono animali e conservano sperma, embrioni e ovuli che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vanno sottoposte a restrizioni ufficiali per impedire l'ingresso nell'azienda o la fuoriuscita dalla stessa di tali animali, sperma, embrioni e ovuli, salvo nel caso in cui gli gli animali siano destinati direttamente al macello.
3. Le restrizioni allo spostamento di cui al paragrafo 2 non vanno applicate ad ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR o a sperma, embrioni e ovuli di un donatore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.
Storico versioni
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