Art. 2
Garanzie addizionali relative alle aziende
In vigore dal 24 ott 2003
1. Gli ovini e i caprini destinati agli Stati membri elencati in allegato e provenienti da un altro Stato membro che non figura in allegato o da un paese terzo devono essere stati tenuti ininterrottamente, fin dalla nascita, in un'azienda che per almeno sette anni, prima della data della spedizione, abbia soddisfatto i seguenti requisiti:
a)
non vi sia stato confermato alcun caso di scrapie;
b)
non sia stato soggetto ad alcuna misura di eradicazione a motivo della presenza di scrapie;
c)
non accolga animali identificati come animali a rischio, come previsto all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001.
2. Sperma, embrioni e ovuli di ovini e caprini destinati agli Stati membri elencati in allegato e provenienti da un altro Stato membro non figurante in allegato o da un paese terzo devono provenire da donatori che rispondono ai criteri enunciati al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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