Art. 2

Garanzie addizionali relative alle aziende

In vigore dal 24 ott 2003
1.   Gli ovini e i caprini destinati agli Stati membri elencati in allegato e provenienti da un altro Stato membro che non figura in allegato o da un paese terzo devono essere stati tenuti ininterrottamente, fin dalla nascita, in un'azienda che per almeno sette anni, prima della data della spedizione, abbia soddisfatto i seguenti requisiti: a) non vi sia stato confermato alcun caso di scrapie; b) non sia stato soggetto ad alcuna misura di eradicazione a motivo della presenza di scrapie; c) non accolga animali identificati come animali a rischio, come previsto all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001. 2.   Sperma, embrioni e ovuli di ovini e caprini destinati agli Stati membri elencati in allegato e provenienti da un altro Stato membro non figurante in allegato o da un paese terzo devono provenire da donatori che rispondono ai criteri enunciati al paragrafo 1.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2003/1874 — Garanzie addizionali relative alle aziende | Portale Normativo