Art. 15

Autorizzazione urgente

In vigore dal 22 set 2003
In casi specifici in cui è necessaria un'autorizzazione urgente per assicurare la protezione del benessere animale, la Commissione, in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2, può autorizzare provvisoriamente l'uso di un additivo per un periodo massimo di cinque anni. CAPITOLO III ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO
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Art. 15 Regolamento (UE) 2003/1831 — Autorizzazione urgente | Portale Normativo