Art. 4

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

In vigore dal 18 feb 2003
a) dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente; b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a). I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese. 2.   Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.
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