Art. 2

In vigore dal 18 feb 2003
1.   Il documento di vigilanza di cui all' è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. 2.   Un documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'appendice IV è valido in tutta la Comunità. 3.   La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza contiene le seguenti indicazioni: a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA; b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax); c) nome e indirizzo completo dell'esportatore; d) descrizione precisa delle merci, compresi: — la denominazione commerciale, — il(i) codice(i) NC, — il paese d'origine, — il paese di spedizione; e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata; f) il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata; g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard (8); h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento; i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto; j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità» L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice. 4.   I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente: — il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi, — i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente. 5.   L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
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