Art. 1

In vigore dal 18 feb 2003
1.   Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere, l'importazione nella Comunità di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea, originari della Federazione russa, elencati nell'appendice I, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II. 2.   Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. Il documento di esportazione è conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento. 3.   La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione. 4.   La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si base sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità. 5.   Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che detta modifica entri in vigore nella Comunità. 6.   Le merci spedite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
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