Art. 10

In vigore dal 17 feb 2003
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, l' si applica a decorrere dal 1o febbraio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2)  GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 39. (3)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1. (4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. (5)  GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19. (6)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. (7)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 18. (8)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. (9)  GU L 229 del 27.8.2002, pag. 7. (10)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (11)  GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17. (12)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (13)  GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11. (14)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. ALLEGATO I Prodotti che formano oggetto della concessione tariffaria di cui all': Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Tasso di riduzione dei dazi doganali % Quantitativo nel periodo 1.2.2003-30.6.2003 (Peso netto in tonnellate) Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (Peso netto in tonnellate) Incremento annuo a decorrere dall'1.7.2004 (Peso netto in tonnellate) 09.4181 020120 02013000 020220 020230 Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate (1) 100 416,667 1 050 100 (1)  Si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, presenta una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C. ALLEGATO II ALLEGATO III Organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Avenida Bulnes 140 Santiago Chile
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