Art. 10
In vigore dal 17 feb 2003
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, l' si applica a decorrere dal 1o febbraio 2003.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
(2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 39.
(3) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(5) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.
(6) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
(7) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 18.
(8) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.
(9) GU L 229 del 27.8.2002, pag. 7.
(10) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(11) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.
(12) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(13) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.
(14) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
ALLEGATO I
Prodotti che formano oggetto della concessione tariffaria di cui all':
Numero d'ordine
Codice NC
Designazione delle merci
Tasso di riduzione dei dazi doganali
%
Quantitativo nel periodo 1.2.2003-30.6.2003
(Peso netto in tonnellate)
Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004
(Peso netto in tonnellate)
Incremento annuo a decorrere dall'1.7.2004
(Peso netto in tonnellate)
09.4181
020120
02013000
020220
020230
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate (1)
100
416,667
1 050
100
(1) Si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, presenta una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.
ALLEGATO II
ALLEGATO III
Organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità:
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Avenida Bulnes 140
Santiago
Chile
Storico versioni
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