Art. 5
1. In deroga all'articolo 4, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione in uno dei seguenti casi:
In vigore dal 17 feb 2003
a)
viene presentato l'originale del certificato di autenticità, ma non sono ancora pervenute le relative informazioni della Commissione;
b)
non viene presentato l'originale del certificato di autenticità e non sono ancora pervenute le relative informazioni della Commissione;
c)
viene presentato l'originale del certificato di autenticità e sono pervenute le relative informazioni della Commissione, ma alcuni dati non corrispondono.
2. Nei casi enunciati al paragrafo 1, in deroga all', secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95, l'importo della cauzione da costituire per il titolo d'importazione è pari all'importo corrispondente, per i prodotti in causa, all'aliquota intera del dazio della tariffa doganale comune applicabile il giorno della richiesta del titolo d'importazione.
Dopo aver ricevuto, secondo i casi, l'originale del certificato di autenticità e le informazioni della Commissione relative al certificato in questione e dopo aver verificato la conformità dei dati, gli Stati membri svincolano la cauzione di cui al primo comma, a condizione che sia stata costituita per lo stesso titolo d'importazione la cauzione di cui all', secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95.
La presentazione all'autorità competente dell'originale del certificato di autenticità conforme prima della scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione in causa costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (14) per la cauzione di cui al primo comma.
Gli importi non svincolati della cauzione di cui al primo comma sono incamerati e trattenuti a titolo di dazi doganali.
Storico versioni
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