Art. 3
Importo massimo del premio maggiorato alla demolizione
In vigore dal 20 dic 2002
Gli armatori dei pescherecci ammessi a fruire di premi alla demolizione ai sensi dell' possono beneficiare di aiuti pubblici maggiorati del 20 % rispetto ai massimali previsti dall', paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999.
TITOLO II Anno 2003
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