Art. 2
Ammissibilità
In vigore dal 20 dic 2002
Tutti i pescherecci interessati da un piano di ricostituzione adottato dal Consiglio, sono ammessi a fruire di un premio maggiorato alla demolizione di pescherecci, in conformità dell', a condizione che detti pescherecci:
a)
siano inoltre ammessi a fruire dei premi alla demolizione di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999,
e
b)
abbiano dovuto ridurre il loro sforzo di pesca del 25 % o più in conseguenza di un piano di ricostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2002:2370:oj#art-2