Art. 3 · Importo massimo del premio maggiorato alla demolizione

Art. 3

Importo massimo del premio maggiorato alla demolizione

In vigore dal 20 dic 2002
Gli armatori dei pescherecci ammessi a fruire di premi alla demolizione ai sensi dell' possono beneficiare di aiuti pubblici maggiorati del 20 % rispetto ai massimali previsti dall', paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999. TITOLO II   Anno 2003
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