Art. 1
In vigore dal 15 apr 2002
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia classificato ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.
2. Il dazio sarà applicato sotto forma del seguente importo fisso per tonnellata di nitrato di ammonio:
Paese
Importo fisso del dazio
EUR per t
Russia
47,07
3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (12), l'importo del dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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