Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 apr 2002
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia classificato ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. 2.   Il dazio sarà applicato sotto forma del seguente importo fisso per tonnellata di nitrato di ammonio: Paese Importo fisso del dazio EUR per t Russia 47,07 3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (12), l'importo del dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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