Art. 2

In vigore dal 15 apr 2002
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 15 aprile 2002. Per il Consiglio Il Presidente J. PIQUÉ I CAMPS (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2). (2)  GU L 129 del 21.5.1994, pag. 24. (3)  GU L 198 del 23.8.1995, pag. 27. (4)  GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1. (5)  GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1. (6)  GU C 311 del 29.10.1999, pag. 3. (7)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. (8)  GU C 52 del 24.2.2000, pag. 3. (9)  GU C 239 del 23.8.2000, pag. 10. (10)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. (11) Fonte: Eurostat — Comext «Esportazioni russe». (12)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).
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