Art. 9
In vigore dal 29 nov 2001
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.
(3) GU L 310 del 3.12.1994, pag. 12.
(4) GU L 231 del 12.9.1996, pag. 6.
(5) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 8.
(6) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.
Storico versioni
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