Art. 9

Art. 9

In vigore dal 29 nov 2001
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2001. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (2)  GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10. (3)  GU L 310 del 3.12.1994, pag. 12. (4)  GU L 231 del 12.9.1996, pag. 6. (5)  GU L 289 del 16.11.2000, pag. 8. (6)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.
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