Art. 7
In vigore dal 29 nov 2001
1. In applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000, gli Stati membri effettuano almeno una volta all'anno un controllo sull'osservanza, da parte delle organizzazioni di produttori, delle condizioni per il riconoscimento.
2. Se la revoca del riconoscimento è dovuta al fatto che l'organizzazione di produttori ha richiesto o utilizzato il riconoscimento con frode, tutti gli aiuti concessi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio (6) sono recuperati dallo Stato membro.
Storico versioni
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