Art. 3
In vigore dal 29 nov 2001
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione (5), le regole in materia di sfruttamento delle zone di pesca, di produzione e di commercializzazione di cui all', paragrafo 1, lettera e), punto 1), del regolamento (CE) n. 104/2000 vengono stabilite per iscritto.
2. Conformemente all', paragrafo 1, lettera e), punto 4), del regolamento (CE) n. 104/2000 gli aderenti possono essere esonerati dall'obbligo di smerciare l'intera produzione per il tramite della propria organizzazione se lo smercio viene effettuato nell'osservanza di norme comuni prestabilite. In tal caso, dette norme comuni devono almeno prescrivere l'applicazione dei prezzi di ritiro fissati dall'organizzazione.
3. In deroga all', paragrafo 1, lettera e), punto 4), del regolamento (CE) n. 104/2000 l'obbligo di smerciare la produzione tramite l'organizzazione di produttori non concerne i quantitativi per i quali i membri abbiano concluso contratti anteriormente alla loro adesione, purché quest'ultimi abbiano informato l'organizzazione dell'entità e della durata di tali contratti prima di aderire, e purché l'organizzazione abbia acconsentito a dispensarli dall'obbligo.
Storico versioni
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