Art. 6

In vigore dal 18 dic 2000
La proposta di adattamento della Commissione si baserà sui flussi di traffico effettivo durante il 2001, cercando di prendere ugualmente in considerazione i criteri derivanti dalle operazioni di trasporto bilaterale e di transito. Se dal nuovo calcolo risulta che il numero delle autorizzazioni da attribuire ad uno Stato membro si discosta in modo significativo rispetto al numero previsto negli allegati I e II, le necessarie modificazioni degli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di cui all'.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2000/2888 | Portale Normativo