Art. 6
In vigore dal 18 dic 2000
La proposta di adattamento della Commissione si baserà sui flussi di traffico effettivo durante il 2001, cercando di prendere ugualmente in considerazione i criteri derivanti dalle operazioni di trasporto bilaterale e di transito. Se dal nuovo calcolo risulta che il numero delle autorizzazioni da attribuire ad uno Stato membro si discosta in modo significativo rispetto al numero previsto negli allegati I e II, le necessarie modificazioni degli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2000:2888:oj#art-6