Art. 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
In vigore dal 18 dic 2000
1)
autorizzazione per «veicoli a pieno carico», l'autorizzazione che permette ai veicoli commerciali di peso totale effettivo a pieno carico superiore a 34 ma inferiore a 40 tonnellate di circolare in territorio svizzero;
2)
autorizzazione per «veicoli a vuoto», un'autorizzazione che permette ai veicoli commerciali vuoti o caricati con prodotti leggeri, di circolare in territorio svizzero.
Storico versioni
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