Art. 8
In vigore dal 18 dic 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. FONTAINE
Per il Consiglio
Il Presidente
D. VOYNET
(1) GU C 114 del 27.4.1999, pag. 4 e GU C 248 E del 29.8.2000, pag. 108.
(2) GU C 329 del 17.11.1999, pag. 1.
(3) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1999 (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 108), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO I
Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per veicoli «a pieno carico»
Il contingente di autorizzazioni per «veicoli a pieno carico» è ripartito dalla Commissione fra gli Stati membri come segue:
Stato membro
in %
Belgio
6,9
Danimarca
1,4
Germania
25
Grecia
0,9
Spagna
2
Francia
15
Irlanda
0,85
Italia
24
Lussemburgo
1,45
Paesi Bassi
8,9
Austria
8
Portogallo
0,7
Finlandia
0,8
Svezia
0,75
Regno Unito
3,35
Totale
100 %
Il totale delle autorizzazioni da assegnare è di 300 000 per gli anni 2001 e 2002 e di 400 000 per gli anni 2003 e 2004.
ALLEGATO II
Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per «veicoli a vuoto»
Il contingente di autorizzazioni per «veicoli a vuoto» è ripartito dalla Commissione tra gli Stati membri come segue:
Autorizzazioni per «veicoli a vuoto» disponibili ogni anno
Stato membro
2001-2004
Belgio
14 067
Danimarca
1 310
Germania
50 612
Grecia
5 285
Spagna
1 500
Francia
16 126
Irlanda
220
Italia
93 012
Lussemburgo
3 130
Paesi Bassi
21 517
Austria
2 183
Portogallo
192
Finlandia
867
Svezia
381
Regno Unito
9 598
Totale
220 000
ALLEGATO III
Metodo di calcolo per la ripartizione delle autorizzazioni
Le ripartizioni di cui agli allegati I e II si effettuano secondo il metodo seguente:
Autorizzazioni per «veicoli a pieno carico»
Inizialmente a ciascuno Stato membro è assegnato un contingente di base di 1 500 autorizzazioni.
In seguito le autorizzazioni rimanenti sono ripartite equamente sulla base di criteri relativi al traffico di transito ed al traffico bilaterale.
Tale risultato è leggermente adattato per tener conto della situazione geografica specifica di taluni Stati membri.
Traffico bilaterale
Le autorizzazioni sono ripartite in funzione della quota di ciascuno Stato membro nel traffico bilaterale da e per la Svizzera.
Traffico di transito
Il numero di autorizzazioni attribuite ad ogni Stato membro è proporzionale al numero di chilometri supplementari percorsi dagli automezzi pesanti immatricolati in ciascuno Stato membro lungo la direttrice transalpina nord-sud dovute ai limiti di peso attualmente vigenti in Svizzera.
Il chilometraggio di deviazione è pari alla differenza tra il percorso effettivo dei viaggi transalpini e il percorso più breve attraverso la Svizzera. Al percorso attraverso la Svizzera sono aggiunti 60 chilometri per tener conto dei tempi di attesa in frontiera e delle condizioni del traffico.
Se ad uno Stato membro spettano, secondo il metodo sopra descritto, meno di 200 autorizzazioni, è stabilita allo stesso una quota di 200 autorizzazioni.
Autorizzazioni per «veicoli a vuoto»
Le autorizzazioni per «veicoli a vuoto» sono distribuite sulla base della quota dei veicoli immatricolati in ciascuno Stato membro sul totale del traffico di transito attraverso la Svizzera con veicoli di peso a pieno carico compreso fra 7,5 e 28 tonnellate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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