Art. 8

In vigore dal 18 dic 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. FONTAINE Per il Consiglio Il Presidente D. VOYNET (1)  GU C 114 del 27.4.1999, pag. 4 e GU C 248 E del 29.8.2000, pag. 108. (2)  GU C 329 del 17.11.1999, pag. 1. (3)  Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1999 (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 108), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ALLEGATO I Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per veicoli «a pieno carico» Il contingente di autorizzazioni per «veicoli a pieno carico» è ripartito dalla Commissione fra gli Stati membri come segue: Stato membro in % Belgio 6,9 Danimarca 1,4 Germania 25 Grecia 0,9 Spagna 2 Francia 15 Irlanda 0,85 Italia 24 Lussemburgo 1,45 Paesi Bassi 8,9 Austria 8 Portogallo 0,7 Finlandia 0,8 Svezia 0,75 Regno Unito 3,35 Totale 100 % Il totale delle autorizzazioni da assegnare è di 300 000 per gli anni 2001 e 2002 e di 400 000 per gli anni 2003 e 2004. ALLEGATO II Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per «veicoli a vuoto» Il contingente di autorizzazioni per «veicoli a vuoto» è ripartito dalla Commissione tra gli Stati membri come segue: Autorizzazioni per «veicoli a vuoto» disponibili ogni anno Stato membro 2001-2004 Belgio 14 067 Danimarca 1 310 Germania 50 612 Grecia 5 285 Spagna 1 500 Francia 16 126 Irlanda 220 Italia 93 012 Lussemburgo 3 130 Paesi Bassi 21 517 Austria 2 183 Portogallo 192 Finlandia 867 Svezia 381 Regno Unito 9 598 Totale 220 000 ALLEGATO III Metodo di calcolo per la ripartizione delle autorizzazioni Le ripartizioni di cui agli allegati I e II si effettuano secondo il metodo seguente: Autorizzazioni per «veicoli a pieno carico» Inizialmente a ciascuno Stato membro è assegnato un contingente di base di 1 500 autorizzazioni. In seguito le autorizzazioni rimanenti sono ripartite equamente sulla base di criteri relativi al traffico di transito ed al traffico bilaterale. Tale risultato è leggermente adattato per tener conto della situazione geografica specifica di taluni Stati membri. Traffico bilaterale Le autorizzazioni sono ripartite in funzione della quota di ciascuno Stato membro nel traffico bilaterale da e per la Svizzera. Traffico di transito Il numero di autorizzazioni attribuite ad ogni Stato membro è proporzionale al numero di chilometri supplementari percorsi dagli automezzi pesanti immatricolati in ciascuno Stato membro lungo la direttrice transalpina nord-sud dovute ai limiti di peso attualmente vigenti in Svizzera. Il chilometraggio di deviazione è pari alla differenza tra il percorso effettivo dei viaggi transalpini e il percorso più breve attraverso la Svizzera. Al percorso attraverso la Svizzera sono aggiunti 60 chilometri per tener conto dei tempi di attesa in frontiera e delle condizioni del traffico. Se ad uno Stato membro spettano, secondo il metodo sopra descritto, meno di 200 autorizzazioni, è stabilita allo stesso una quota di 200 autorizzazioni. Autorizzazioni per «veicoli a vuoto» Le autorizzazioni per «veicoli a vuoto» sono distribuite sulla base della quota dei veicoli immatricolati in ciascuno Stato membro sul totale del traffico di transito attraverso la Svizzera con veicoli di peso a pieno carico compreso fra 7,5 e 28 tonnellate.
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