Art. 5
In vigore dal 24 gen 2000
La Commissione amministra i contributi.
Entro il 1o aprile 2001, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione che valuta se sia necessario continuare ad erogare i contributi oltre il 2002. La relazione comprende tra l'altro:
- un bilancio delle attività del Fondo;
- l'elenco dei progetti che hanno beneficiato di un contributo;
- una valutazione della natura e dell'incidenza degli interventi, con particolare riferimento agli obiettivi del Fondo e ai criteri di cui al primo e secondo comma dell' all';
- un allegato contenente il risultato delle verifiche e dei controlli effettuati dal rappresentante della Commissione o dai suoi delegati, in particolare per quanto riguarda le modalità del coordinamento tra le attività del Fondo e quelle che sono attuate nel quadro delle politiche strutturali comunitarie.
Storico versioni
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