Art. 5

Art. 5

In vigore dal 24 gen 2000
La Commissione amministra i contributi. Entro il 1o aprile 2001, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione che valuta se sia necessario continuare ad erogare i contributi oltre il 2002. La relazione comprende tra l'altro: - un bilancio delle attività del Fondo; - l'elenco dei progetti che hanno beneficiato di un contributo; - una valutazione della natura e dell'incidenza degli interventi, con particolare riferimento agli obiettivi del Fondo e ai criteri di cui al primo e secondo comma dell' all'; - un allegato contenente il risultato delle verifiche e dei controlli effettuati dal rappresentante della Commissione o dai suoi delegati, in particolare per quanto riguarda le modalità del coordinamento tra le attività del Fondo e quelle che sono attuate nel quadro delle politiche strutturali comunitarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2000:214:oj#art-5