Art. 1
In vigore dal 24 gen 2000
Nei limiti della procedura annuale di bilancio e nel quadro della dotazione di 45 milioni di EUR per il periodo 2000-2002, è erogato un contributo annuo al fondo di 15 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 in base al punto 34, secondo comma, dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(4).
Storico versioni
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