Art. 5
In vigore dal 17 dic 1999
1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.
Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.
2. I titoli possono essere richiesti soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione.
3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi in conformità dell', i titoli d'importazione sono rilasciati su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione.
4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:
a) nella casella 8, l'indicazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; il titolo obbliga ad importare da tale paese;
b) nella casella 17, oltre al numero di animali, il peso vivo dei medesimi, che deve corrispondere a una parte o alla totalità dei diritti d'importazione assegnati all'operatore;
c) nella casella 20, il numero d'ordine 09.4505 e almeno una delle diciture seguenti:
- Reglamento (CE) n° 2684/1999
- Forordning (EF) nr. 2684/1999
- Verordnung (EG) Nr. 2684/1999
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2684/1999
- Regulation (EC) No 2684/1999
- Règlement (CE) n° 2684/1999
- Regolamento (CE) n. 2684/1999
- Verordening (EG) nr. 2684/1999
- Regulamento (CE) n.o 2684/1999
- Asetuksen (EY) Ν:o 2684/1999
- Förordning (EG) nr 2684/1999.
5. I titoli d'importazione emessi conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia la validità di detti titoli scade il 31 dicembre 2000.
6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
Storico versioni
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