Art. 2

In vigore dal 17 dic 1999
Per poter fruire del regime d'importazione previsto all', il richiedente di un diritto di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine e/o di animali vivi della specie bovina con i paesi terzi; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.
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