Art. 5

Art. 5

In vigore dal 17 dic 1999
1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95. 2. I titoli possono essere richiesti soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione. 3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi in conformità dell', i titoli d'importazione sono rilasciati su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione. 4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni: a) nella casella 8, l'indicazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; il titolo obbliga ad importare da tale paese; b) nella casella 17, oltre al numero di animali, il peso vivo dei medesimi, che deve corrispondere a una parte o alla totalità dei diritti d'importazione assegnati all'operatore; c) nella casella 20, il numero d'ordine 09.4505 e almeno una delle diciture seguenti: - Reglamento (CE) n° 2684/1999 - Forordning (EF) nr. 2684/1999 - Verordnung (EG) Nr. 2684/1999 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2684/1999 - Regulation (EC) No 2684/1999 - Règlement (CE) n° 2684/1999 - Regolamento (CE) n. 2684/1999 - Verordening (EG) nr. 2684/1999 - Regulamento (CE) n.o 2684/1999 - Asetuksen (EY) Ν:o 2684/1999 - Förordning (EG) nr 2684/1999. 5. I titoli d'importazione emessi conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia la validità di detti titoli scade il 31 dicembre 2000. 6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
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