Art. 2
In vigore dal 14 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a partire dal raccolto 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.
(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.
(4) GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13.
Storico versioni
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