Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal raccolto 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. (2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10. (3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. (4) GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13.
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