Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:
In vigore dal 14 dic 1999
1) All'articolo 22, paragrafo 3, la data del "31 gennaio" è sostituita da "fine febbraio".
2) All'articolo 33, paragrafo 2, la parola "venti" è sostituita con "trenta".
3) All'articolo 36, è aggiunto il seguente comma: "I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2000 avranno diritto, in occasione del pagamento dei premi relativi ai raccolti 2001, 2002 e 2003, di ricevere ogni anno gli stessi importi indicati al primo comma riguardanti il raccolto 1999."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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