Art. 2

In vigore dal 5 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il disposto dell', punto 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999 per determinare l'aiuto a titolo del 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. (4) GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5. (5) GU L 129 del 22.5.1999, pag. 24.
Storico versioni

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