Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1858/93 è modificato come segue:

In vigore dal 5 lug 1999
1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3 1. Il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità, di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 404/93, è calcolato per la fase 'uscita dal capannone di condizionamento'. 2. Per le banane commercializzate nella Comunità al di fuori della rispettiva regione produttrice definita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, il reddito medio alla produzione viene determinato per ogni anno in base alla media dei prezzi delle banane delle regioni produttrici, calcolati nella fase 'primo porto di sbarco - merce non scaricata', previa detrazione da questa media di un importo forfettario di 18,7 EUR/100 kg peso netto corrispondente ai costi medi di trasporto e di consegna fob. Per le banane prodotte e commercializzate in una regione produttrice definita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, il reddito medio alla produzione viene determinato in base alla media dei prezzi di vendita rilevati sui mercati locali, previa detrazione di un importo forfettario di 0,29 EUR/100 kg peso netto corrispondente alle spese di inoltro sui mercati in causa. 3. Gli importi forfettari di cui al paragrafo 2 sono riveduti se i costi medi di trasporto, di consegna fob e di inoltro, secondo il caso, registrano un'evoluzione sensibile.". 2) All'articolo 5, è soppresso il testo del secondo comma. 3) All'articolo 7, paragrafo 2, il testo della lettera a) è modificato come segue: "a) per quanto riguarda gli anticipi, entro il giorno 30 dei mesi di marzo, luglio, settembre e novembre per le banane commercializzate nel periodo di due mesi precedente il mese della domanda;". 4) All'articolo 7, paragrafo 3, il terzo trattino è sostituito dal testo seguente: "- quantità di banane prodotta e commercializzata durante il periodo di cui trattasi. Tale quantità è ripartita tra le banane commercializzate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e quelle di cui al secondo comma dello stesso paragrafo. La domanda di pagamento del saldo verte sui quantitativi totali commercializzati durante l'anno di cui trattasi, presentati secondo la stessa ripartizione.". 5) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 8 1. Al termine di ciascun periodo fissato per il pagamento degli anticipi, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi commercializzati per i quali è stata presentata domanda di pagamento. Detti quantitativi sono ripartiti secondo quanto indicato all'articolo 7, paragrafo 3, terzo trattino. 2. Entro venti giorni dalla fine del periodo di presentazione della domanda di saldo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), essi trasmettono alla Commissione per ogni periodo di due mesi - per le banane di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, i quantitativi in causa, i prezzi medi di vendita delle banane verdi e i prezzi medi calcolati nella fase 'primo porto di sbarco - merce non scaricata'; - per le banane di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, i quantitativi in causa e i prezzi medi di vendita rilevati sui mercati locali.". 6) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 10 1. Dopo aver verificato le domande di aiuto e i documenti giustificativi, le autorità nazionali competenti versano, nel periodo di due mesi successivo al mese di presentazione della domanda, l'importo dell'anticipo ovvero l'importo del saldo dell'aiuto, secondo il caso. 2. I pagamenti degli anticipi e del saldo dell'aiuto devono essere versati integralmente ai beneficiari.". 7) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 11 Ai fini dell'applicazione del regime dell'aiuto compensativo, il fatto generatore del tasso di cambio è, per il pagamento degli anticipi, il primo giorno del periodo di commercializzazione di due mesi definito all'articolo 7, paragrafo 2, mentre per il pagamento del saldo è il 31 dicembre dell'anno per il quale è fissato l'aiuto.". 8) All'articolo 12, il paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. Qualora l'aiuto sia stato pagato indebitamente per banane che non sono state commercializzate in conformità dell', i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato sul periodo compreso tra la data di versamento dell'aiuto e la data del recupero effettivo. Per gli Stati membri produttori, esclusa la Grecia, il tasso d'interesse applicato è quello fissato dalla Banca centrale europea e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Per la Grecia, il tasso di interesse applicato è quello previsto dal diritto nazionale per analoghi procedimenti di recupero. Questo tasso non può essere inferiore al tasso d'interesse dei certificati del Tesoro a tre mesi, maggiorato di un punto percentuale, applicato il giorno del pagamento. Gli Stati membri possono rinunciare alla riscossione degli interessi se il loro importo è pari o inferiore a 20 EUR.". 9) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 13 Gli Stati membri produttori trasmettono su richiesta della Commissione le informazioni seguenti: - l'andamento della produzione comunitaria e della sua commercializzazione; - l'evoluzione dei costi reali di trasporto e di consegna fob; - la situazione dei quantitativi disponibili nelle camere di maturazione; - l'andamento del prezzo delle banane comunitarie nelle diverse fasi della filiera, fino alle fasi del commercio all'ingrosso e al minuto, e delle banane originarie dei paesi terzi, dalla fase cif fino al commercio al minuto.". 10) È inserito l'articolo 13 bis seguente: "Articolo 13 bis Qualora in una regione di produzione vengano commercializzate banane comunitarie nel corso di un periodo di due mesi a prezzi significativamente inferiori alla media dei prezzi delle banane commercializzate in detta regione durante lo stesso periodo, gli Stati membri intensificano i controlli sul rispetto delle norme di qualità previsti dal regolamento (CEE) n. 2898/95 della Commissione. (*) GU L 304 del 16.12.1995, pag. 17.". 11) L'allegato è soppresso.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1999/1467 — Il regolamento (CEE) n. 1858/93 è modificato come segue: | Portale Normativo