Art. 2
In vigore dal 5 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il disposto dell', punto 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999 per determinare l'aiuto a titolo del 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(4) GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.
(5) GU L 129 del 22.5.1999, pag. 24.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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