Art. 16

Entrata in vigore

In vigore dal 21 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giuno 1999. Per il Consiglio Il Presidente G. VERHEUGEN (1) GU C 175 del 9.6.1998, pag. 7 e GU C 27 del 2.2.1999, pag. 18. (2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU C 101 del 12.4.1999. (4) GU C 93 del 6.4.1999. (5) Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale. (6) Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1. (8) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (10) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.
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Art. 16 Regolamento (UE) 1999/1268 — Entrata in vigore | Portale Normativo