Art. 14

Informazione e pubblicità

In vigore dal 21 giu 1999
1. I programmi di cui all', paragrafo 5 sono oggetto di un'adeguata pubblicità nei paesi candidati. 2. Tale pubblicità è destinata principalmente: - ad informare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali degli aiuti disponibili; - ad informare il pubblico sul ruolo della Comunità per quanto riguarda gli aiuti. Le proposte presentate e le misure adottate a tal fine sono comunicate alla Commissione.
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