Art. 14
Informazione e pubblicità
In vigore dal 21 giu 1999
1. I programmi di cui all', paragrafo 5 sono oggetto di un'adeguata pubblicità nei paesi candidati.
2. Tale pubblicità è destinata principalmente:
- ad informare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali degli aiuti disponibili;
- ad informare il pubblico sul ruolo della Comunità per quanto riguarda gli aiuti.
Le proposte presentate e le misure adottate a tal fine sono comunicate alla Commissione.
Storico versioni
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