Art. 16 · Entrata in vigore

Art. 16

Entrata in vigore

In vigore dal 21 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giuno 1999. Per il Consiglio Il Presidente G. VERHEUGEN (1) GU C 175 del 9.6.1998, pag. 7 e GU C 27 del 2.2.1999, pag. 18. (2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU C 101 del 12.4.1999. (4) GU C 93 del 6.4.1999. (5) Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale. (6) Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1. (8) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (10) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.
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