Art. 16
Entrata in vigore
In vigore dal 21 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giuno 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. VERHEUGEN
(1) GU C 175 del 9.6.1998, pag. 7 e
GU C 27 del 2.2.1999, pag. 18.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 101 del 12.4.1999.
(4) GU C 93 del 6.4.1999.
(5) Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1.
(8) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(10) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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