Art. 5

In vigore dal 21 giu 1999
1. I regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4028/86(10) e (CEE) n. 4042/89(11) restano d'applicazione per le domande di contributo presentate anteriormente al 1o gennaio 1994. 2. Le parti delle somme impegnate dalla Commissione a titolo di concessione di contributi a favore di progetti tra il 1o gennaio 1989 e il 31 dicembre 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 4028/86, che non avranno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro sei anni e tre mesi dalla data di concessione del contributo, sono automaticamente disimpegnate da quest'ultima entro sei anni e nove mesi dalla data di concessione del contributo e sono soggette a ripetizione dell'indebito, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1999/1263 | Portale Normativo