Art. 2
In vigore dal 21 giu 1999
1. Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, è denominato in appresso "SFOP".
2. Le azioni intraprese con il contributo finanziario dello SFOP nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali rientrano nella programmazione di detto obiettivo.
Le azioni intraprese con il contributo finanziario dello SFOP al di fuori dell'obiettivo 1 sono oggetto di un documento unico di programmazione in ogni Stato membro interessato.
3. Le azioni di cui al paragrafo 2 comprendono tutte le azioni strutturali del settore nei seguenti campi:
- rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca;
- adeguamento dello sforzo di pesca;
- società miste;
- piccola pesca costiera;
- misure di carattere socioeconomico;
- protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere;
- acquacoltura;
- attrezzatura dei porti di pesca;
- trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- promozione e ricerca di nuovi sbocchi;
- azioni realizzate dagli operatori del settore;
- arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie;
- azioni innovative ed assistenza tecnica.
Il Consiglio può adottare l'elenco delle misure secondo la procedura di cui all'.
4. Gli Stati membri vegliano a livello nazionale che gli interventi di ristrutturazione della flotta nel quadro dello SFOP siano coerenti con i loro obblighi a norma della politica comune della pesca e in particolare dei programmi pluriennali di orientamento della pesca.
5. Inoltre, ai sensi degli articoli 22 e 23, del regolamento (CE) n. 1260/1999 lo SFOP contribuisce al finanziamento:
a) di azioni innovatrici, comprendenti in particolare operazioni di carattere transnazionale e creazione di reti a livello di operatori del settore e delle zone costiere dipendenti dalla pesca e dell'acquacoltura;
b) di misure di assistenza tecnica.
Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la sfera dei progetti pilota di cui al primo comma, lettera a) del presente paragrafo è ampliata dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate in forza del regolamento (CE) n. 1261/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale(7), del regolamento (CE) n. 1262/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo(8) e del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(9), ai fini dell'attuazione di tutte le misure previste dalle azioni innovative di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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