Art. 8
In vigore dal 21 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. VERHEUGEN
(1) GU C 176 del 9.6.1998, pag. 44.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.
(4) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).
(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 193 del 31.7.1993, pag. 1.
(7) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(10) GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/93.
(11) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/93.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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