Art. 6

In vigore dal 19 mar 1996
1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (6). 2.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: — la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise; — il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. 3.   Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.
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