Art. 5

1.   Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare:

In vigore dal 19 mar 1996
a) le modifiche e gli adattamenti tecnici nella misura in cui essi sono necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC; b) gli adattamenti necessari in seguito alla conclusione da parte del Consiglio di protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e l'Islanda nell'ambito dell'accordo di cui al presente regolamento; c) le proroghe delle misure tariffarie conformemente alle disposizioni contenute nell'accordo di cui al presente regolamento; d) gli adattamenti necessari dei volumi dei periodi e dei tassi contingentali a seguito di decisioni adottate dal Consiglio, e e) le modifiche del presente regolamento necessarie per l'attuazione di altri atti nel quadro dell'accordo di cui al presente regolamento, sono decisi secondo la procedura prevista all', paragrafo 2. 2.   Le disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a: — trasferire volumi preferenziali da un esercizio contingentale all'altro; — modificare il calendario previsto negli accordi o protocolli; — trasferire delle quantità da un contingente all'altro; — aprire e gestire i contingenti risultanti da nuovi accordi; — adottare una legislazione tale da turbare le modalità di gestione di contingenti soggetti a certificati di importazione.
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