Art. 3

In vigore dal 19 mar 1996
Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente ai fabbisogni. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. La Commissione autorizza i prelievi in funzione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riserva appena possibile nel volume contingentale corrispondente. Se i quantitativi richiesti superano il saldo disponibile del volume contingentale, l'attribuzione viene effettuata proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.
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