Art. 6

Modifica della composizione delle commissioni

In vigore dal 5 feb 1996
1.   Qualora la composizione di una commissione sia modificata successivamente alla procedura orale, le parti sono informate che, se una di esse lo richiede, la procedura orale è rinnovata dinanzi alla commissione nella nuova composizione. Il rinnovo della procedura orale ha luogo anche qualora il nuovo membro della commissione lo richieda e gli altri membri vi consentano. 2.   Il nuovo membro della commissione è vincolato alla stessa stregua degli altri dalle decisioni interlocutorie già adottate. 3.   Quando un membro di commissione sia impedito allorché la commissione ha già adottato la decisione definitiva, non si provvede alla sostituzione. Se si tratta del presidente della commissione, la decisione è sottoscritta in sua vece dal membro della commissione con maggiore anzianità di servizio presso la commissione stessa; a parità di anzianità di servizio, sottoscrive il membro più anziano d'età.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1996/216 — Modifica della composizione delle commissioni | Portale Normativo