Art. 10
Comunicazioni alle parti
In vigore dal 5 feb 1996
Qualsiasi comunicazione alle parti che la commissione ritenga utile effettuare in merito alla possibile valutazione di determinate questioni di diritto o di fatto deve avvenire in modo tale da non risultare vincolante per la commissione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1996:216:oj#art-10