Art. 10

Comunicazioni alle parti

In vigore dal 5 feb 1996
Qualsiasi comunicazione alle parti che la commissione ritenga utile effettuare in merito alla possibile valutazione di determinate questioni di diritto o di fatto deve avvenire in modo tale da non risultare vincolante per la commissione stessa.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1996/216 — Comunicazioni alle parti | Portale Normativo