Art. 3
Astensione e ricusazione
In vigore dal 5 feb 1996
1. Se una commissione di ricorso viene a conoscenza di un possibile motivo di astensione o ricusazione ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 3 del regolamento, che non sia stato comunicato dal membro di cui trattasi o dalle parti del procedimento, si applica la procedura dell'articolo 132, paragrafo 4 del regolamento.
2. Il membro di cui trattasi è invitato a presentare osservazioni sulla sussistenza del motivo di astensione o ricusazione.
3. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 4 del regolamento.
Storico versioni
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