Art. 3

Astensione e ricusazione

In vigore dal 5 feb 1996
1.   Se una commissione di ricorso viene a conoscenza di un possibile motivo di astensione o ricusazione ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 3 del regolamento, che non sia stato comunicato dal membro di cui trattasi o dalle parti del procedimento, si applica la procedura dell'articolo 132, paragrafo 4 del regolamento. 2.   Il membro di cui trattasi è invitato a presentare osservazioni sulla sussistenza del motivo di astensione o ricusazione. 3.   Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 4 del regolamento.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1996/216 — Astensione e ricusazione | Portale Normativo