Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1956/88 è modificato come segue:

In vigore dal 10 feb 1992
1) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « Si applica nella Comunità il Programma internazionale d'ispezione e di sorveglianza reciproca, adottato il 13 settembre 1991 dalla commissione della pesca della NAFO, in seguito denominato "programma". Il testo del programma è accluso al presente regolamento.» 2) Il testo dell', paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. La Commissione delle Comunità europee assegna al programma ispettori comunitari. Gli ispettori possono essere designati dalla Commissione o da uno Stato membro. Un ispettore comunitario può essere imbarcato su qualsiasi nave o aeromobile di uno Stato membro che già svolge o che svolgerà compiti di ispezione o di sorveglianza nella zona di regolamentazione della NAFO.» 3) Il programma è sostituito da quello che figura nell'allegato del presente regolamento.
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