Art. 2

In vigore dal 10 feb 1992
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Jorge BRAGA DE MACEDO (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.(2) GU n. L 175 del 6. 7. 1988, pag. 1. ALLEGATO PROGRAMMA INTERNAZIONALE D'ISPEZIONE RECIPROCA 1. i) Il controllo e la sorveglianza sono affidati ad ispettori dei servizi per il controllo della pesca delle parti contraenti assegnati al programma internazionale d'ispezione e di sorveglianza reciproca in seguito denominato «programma». ii) Entro il 1o novembre di ogni anno, le autorità competenti delle parti contraenti notificano al segretario esecutivo i nomi degli inspettori e delle navi speciali d'ispezione (compresi i pescherecci che trasportano ispettori) nonché il tipo e il segnale di chiamata degli elicotteri o di altri aeromobili da esse assegnati al programma a norma del paragrafo 13 dello stesso. Qualora le parti contraenti modifichino tali notifiche, esse ne danno comunicazione, per quanto possibile due mesi prima, al segretario esecutivo. iii) Una volta avvenuta la notifica al segretario esecutivo e se le parti contraenti rispettive sono d'accordo, gli ispettori designati da una delle parti possono imbarcarsi sulle navi o sugli aeromobili speciali d'ispezione di un'altra parte assegnate al programma. iv) Non appena riceve notifica da una parte contraente di un'assegnazione al programma, il segretario esecutivo rilascia all'autorità rispettiva un documento d'identità, quale figura nell'allegato I, per ciascun ispettore di detta parte. Il documento è numerato. Ogni ispettore è munito del documento d'identità e lo esibisce quando sale a bordo di una nave. v) Le navi e gli aeromobili speciali d'ispezione comunicano immediatamente al segretario esecutivo, per via radio/telex, facsimile o altra comunicazione, la data e l'ora in cui assumono le proprie mansioni nel quadro del programma. Si presuppone che tutti gli ispettori imbarcati siano ispettori NAFO. vi) Dall'ora in cui iniziano a quella in cui cessano le proprie mansioni nel quadro del programma, gli ispettori e le navi e gli aeromobili speciali d'ispezione non possono applicare ai pescherecci e agli aeromobili posti sotto la giurisdizione di altre parti contraenti norme e disposizioni riguardanti la zona della parte che li ha designati. vii) Le navi e gli aeromobili speciali d'ispezione comunicano immediatamente al segretario esecutivo, per via radio/telex, la data e l'ora in cui cessano le proprie mansioni nel quadro del programma. viii) Le ore di cui sopra al punto vi) sono annotate nel giornale di bordo dell'aeromobile o della nave o in un altro registro analogo. Queste annotazioni rappresentano le ore valide ai fini del punto vi). Nei casi eccezionali in cui le notifiche non possono essere effettuate, le annotazioni suddette costituiscono l'adempimento degli obblighi previsti ai punti v) e vii). ix) Entro 15 giorni dalla data della loro ricezione, il segretario esecutivo trasmette a tutti i membri della commissione della pesca, in seguito denominata «commissione», la sostanza delle notifiche ricevute dalle parti contraenti ai fini del programma. 2. i) Ciascuna parte contraente provvede ad assicurare, mediante un'equa ripartizione delle ispezioni, la parità di trattamento tra tutte le parti contraenti riguardo ai pescherecci che operano nella zona di regolamentazione. ii) Per garantire l'obiettiva realizzazione e ripartizione delle ispezioni tra le parti contraenti, il numero delle ispezioni eseguite dalle navi di una parte contraente sui pescherecci di un'altra parte contraente rispecchia, per quanto possibile, il rapporto esistente tra l'attività di pesca svolta dalla parte sottoposta a ispezione e l'attività totale di pesca nella zona di regolamentazione, misurata in particolare sulla base del livello delle catture e delle giornate di pesca. 3. Le autorità competenti delle parti contraenti notificano al segretario esecutivo i nomi delle autorità designate per essere immediatamente informate in merito alle presunte infrazioni nonché i mezzi di cui le stesse dispongono per ricevere comunicazioni e per rispondervi. Qualora, oltre 15 navi di una parte contraente siano impegnate, in qualsiasi momento, in operazioni di pesca oppure di trasformazione o di trasferimento del pescato nella zona di regolamentazione, detta parte contraente assicura, durante tale periodo, la presenza di un ispettore o di un'altra autorità designata nella zona di regolamentazione ovvero la presenza di un'altra autorità designata in un paese di una parte contraente adiacente alla zona della convenzione, al fine di poter essere informata in merito a presunte infrazioni e rispondervi senza indugio. 4. iii) Le navi o gli elicotteri che sono assegnati al programma e che trasportano un ispettore devono esibire i seguenti segnali per indicare che un ispettore procede ad un'ispezione nel quadro del programma: a) di giorno, in condizioni di visibilità normale, le due fiamme d'ispezione descritte all'allegato II, disposte verticalmente una sull'altra ad una distanza non superiore ad un metro; b) il nucleo ispettivo che sale a bordo deve esibire una fiamma d'ispezione identica a quella descritta all'allegato II ma che può misurare la metà. ii) Sugli aeromobili di sorveglianza assegnati al programma deve essere chiaramente indicato il segnale radio internazionale di chiamata. 5. i) Nella zona di regolamentazione, l'ispezione e il controllo a norma del programma si applicano alle navi seguenti: a) pescherecci che esercitano o hanno esercitato attività di pesca nella zona di regolamentazione; b) navi attrezzate per la lavorazione del pesce a bordo, le quali effettuano o hanno effettuato operazioni di trasferimento del pesce nella zona di regolamentazione; c) navi da trasporto effettivamente impegnate in operazioni di trasferimento delle catture. ii) Il capitano di una nave cui si applica il programma agevola l'accesso a bordo quando la nave o l'elicottero che trasporta un ispettore trasmette l'opportuno segnale conformemente al codice internazionale dei segnali. La nave su cui l'ispettore sale a bordo non deve essere invitata a procedere all'arresto o ad altre manovre mentre effettua operazioni di pesca, di messa in acqua o di risalita dell'attrezzo da pesca. Il capitano tuttavia fornisce: a) per le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 30 m, una biscaglina costruita e utilizzata nel modo descritto nell'allegato III; b) l'assistenza per l'accesso a bordo a partire da un elicottero descritta nelle condizioni specificate all'allegato IV. In tutti i casi il capitano si conforma alla pratica di manovra abituale per consentire al nucleo ispettivo di accedere a bordo non appena possibile. iii) Le procedure stabilite per il trasbordo diretto di persone da un elicottero non devono obbligare il capitano di una nave a prendere misure precauzionali maggiori di quelle previste dalla legislazione internazionale. iv) Il nucleo ispettivo è composto al massimo da due ispettori designati nel quadro del programma. È vietato l'impiego di armi durante le ispezioni ed in particolare gli ispettori non possono essere armati. Nonostante le disposizioni della presente sezione, con il divieto di portare o utilizzare armi non si intende limitare l'efficacia delle ispezioni eseguite da una parte contraente sulle navi battenti la propria bandiera. v) La nave che comanda un'operazione di pesca da traino a coppia deve farsi conoscere all'avvicinarsi di un ispettore, inalberando una fiamma o una bandiera. 6. i) Le ispezioni devono svolgersi in modo da recare il minimo intralcio e disturbo possibile alla nave, alle sue attività e alle sue catture. Salvo in casi di presunta infrazione, la durata di un'ispezione non deve superare tre ore né prolungarsi dopo il salpamento della rete e l'ispezione di quest'ultima e delle catture, qualunque di questi due periodi sia il più lungo. Qualora vi sia discordanza tra le catture registrate e le stime dell'ispettore sulle catture a bordo della nave, l'ispettore può verificare di nuovo i calcoli, le procedure e i documenti con cui sono stati determinati i bilanci delle catture nella zona di regolamentazione e le catture effettive a bordo della nave; l'ispettore lascia quindi la nave entro un'ora dalla fine dell'ispezione originaria. L'ispettore limita le proprie indagini all'accertamento dei fatti in relazione al rispetto delle misure della commissione per le quali la parte contraente della nave sottoposta ad ispezione non ha formulato obiezioni ai sensi dell'articolo XII della convenzione. L'ispezione deve essere svolta secondo il rapporto d'ispezione descritto nell'allegato V. Per quanto riguarda il punto 15 dell'allegato V, nonostante eventuali obiezioni nei confronti dei contingenti, mosse ai sensi dell'articolo XII della convenzione, gli ispettori procedono, sulla base dei dati contenuti nel registro di bordo, ad un bilancio delle catture effettuate dalla nave nella zona di regolamentazione nel viaggio in corso, ripartite per specie e per divisione e riporta tale bilancio sul formulario d'ispezione. A tale fine, per «viaggio in corso» si intende quello che inizia quando la nave entra nella zona di regolamentazione e termina quando la stessa lascia la zona della convenzione (che include anche i porti della zona della convenzione) per un periodo di almeno 20 giorni consecutivi. Il viaggio in corso non si considera concluso fintantoché la nave detiene a bordo catture provenienti dalla zona di regolamentazione. In caso di difficoltà linguistiche, l'ispettore o il capitano devono utilizzare, nella lingua appropriata, la parte del questionario riportata nell'allegato VI. Tramite lettera inviata al segretario esecutivo, le parti contraenti possono avvalersi dell'opzione, in virtù della quale gli ispettori possono procedere, sulla base dei dati contenuti nei registri di bordo, ad un bilancio per il periodo di contingentamento - anziché per il viaggio in corso - delle catture realizzate da un loro peschereccio nella zona di regolamentazione, ripartite per specie e per divisione, e riportare tale bilancio nel punto 15 del formulario d'ispezione. Mentre procede a questi esami, l'ispettore può chiedere al capitano tutta l'assistenza necessaria. Il capitano deve agevolare il lavoro dell'ispettore. Il rapporto di ispezione, con gli eventuali commenti, deve essere firmato da tutte le persone previste. Una copia del rapporto è consegnata al capitano della nave. La parte contraente che procede all'ispezione di una nave comunica per iscritto alle autorità designate dalla parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione, possibilmente entro il giorno lavorativo successivo all'ispezione, i ragguagli circa una presunta infrazione. Le parti contraenti che effettuano ispezioni trasmettono ogni mese, tramite il segretario esecutivo, un elenco delle navi ispezionate alle autorità designate delle parti contraenti rispettive. Qualora venga rilevata una presunta infrazione o una discordanza tra le catture registrate e le stime dell'ispettore sulle catture effettive a bordo, non appena la nave d'ispezione rientra in porto, viene trasmessa al più presto alle autorità competenti della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione una copia del rapporto di ispezione, corredata della documentazione di supporto, comprese le seconde fotografie. Per quanto riguarda gli altri rapporti d'ispezione, l'originale viene trasmesso possibilmente entro 30 giorni ad un'autorità designata della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione. Una copia di ogni rapporto d'ispezione deve essere trasmessa anche al segretario esecutivo. ii) Nonostante eventuali obiezioni nei confronti dei contingenti formulate a norma dell'articolo XII della convenzione: a) gli ispettori sono abilitati a ispezionare e misurare tutti gli attrezzi da pesca che si trovano sul ponte di lavoro o nelle vicinanze di esso e che sono pronti per l'uso, nonché a ispezionare e a stimare, annotandole, le catture sopra o sotto coperta nei limiti in cui tale ispezione e tale misurazione siano necessarie per accertare se la nave rispetta le norme della commissione; b) gli attrezzi da pesca vengono ispezionati conformemente alle norme fissate dalla commissione; c) per quanto riguarda le catture, può essere verificato se i dati del giornale di bordo relativi alla zona di regolamentazione corrispondono alle stime dell'ispettore sulle catture rispettive, per specie, detenute a bordo. Le eventuali discordanze rilevate tra le catture registrate e le catture effettive a bordo stimate dall'ispettore sono indicate al punto 18 del rapporto d'ispezione (commenti e osservazioni), e d) gli ispettori possono altresì verificare se, conformemente alla parte 1.C.2 b) iii) delle misure NAFO di conservazione e di ispezione, sono stati conservati a bordo i debiti registri durante il periodo di contingentamento fino alla data dell'ispezione. iii) L'ispettore è abilitato ad esaminare le catture, le reti o altri attrezzi e qualsiasi documento pertinente che egli ritenga necessario per accertare il rispetto delle norme della commissione. Qualora rilevi una presunta infrazione alle norme, l'ispettore: - annota la presunta infrazione nel rapporto, firma la propria annotazione e la fa controfirmare dal capitano; - annota nel giornale di bordo o in qualsiasi altro documento pertinente la data, il luogo e il tipo della presunta infrazione rilevata e firma detta annotazione. Egli può predisporre una copia di qualsiasi elemento pertinente che figura in questo documento e chiedere al capitano della nave di certificare su ciascuna pagina della copia che si tratta di una copia conforme; - può documentare la presunta infrazione con fotografie degli attrezzi da pesca o della cattura; in tal caso è consegnata al capitano della nave una seconda fotografia ed essa è acclusa al rapporto trasmesso all'autorità competente della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione. iv) Qualora un ispettore rilevi una presunta infrazione a norme che vietano a) la pesca in una zona preclusa o la pesca con attrezzi vietati in una zona specifica; b) la pesca di determinati stock o specie dopo la data in cui la parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione abbia notificato al segretario esecutivo che le proprie navi cesseranno la pesca diretta degli stock o delle specie in questione; c) la pesca in virtù di un contingente «altri» senza notifica preventiva al segretario esecutivo ovvero oltre sette giorni lavorativi dopo che il segretario esecutivo abbia comunicato alla parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione che la pesca nel quadro di un contingente «altri» per lo stock o la specie in questione è sospesa, egli deve cercare, per facilitare l'intervento della parte contraente, di mettersi immediatamente in comunicazione con un ispettore della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione, il quale si trovi nelle vicinanze o con l'autorità designata conformemente al paragrafo 3. Il capitano della nave oggetto dell'ispezione mette a disposizione dell'ispettore le attrezzature radio della nave e l'operatore per l'invio e la ricezione di messaggi a tale scopo. Su richiesta dell'ispettore, il capitano deve interrompere qualsiasi attività di pesca che, a parere dell'ispettore, contravvenga alle misure indicate alle lettere a), b) e c). Nel frattempo l'ispettore completa l'ispezione e, qualora non sia in grado di comunicare entro un termine di tempo ragionevole con un ispettore o con l'autorità designata della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione, lascia la nave in causa e si mette al più presto in comunicazione con tale ispettore o autorità. Tuttavia, l'ispettore può rimanere a bordo della nave oggetto dell'ispezione se riesce a stabilire una comunicazione mentre si trova a bordo della stessa e a condizione che l'ispettore o l'autorità designata della parte contraente considerata vi acconsenta; fintantoché l'ispettore rimane a bordo, il capitano non può riprendere l'attività di pesca prima che l'ispettore sia sufficientemente persuaso, in seguito ai provvedimenti presi dal capitano o in seguito alla comunicazione avuta con un ispettore o con l'autorità designata della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione, che la presunta infrazione non verrà ripetuta. v) L'ispettore responsabile può domandare che il capitano ritiri qualsiasi parte degli attrezzi da pesca che, a suo parere, contravvenga alle norme della commissione. Un marchio di identificazione viene saldamente apposto sulle parti degli attrezzi da pesca che, secondo l'ispettore, sono state utilizzate in contravvenzione alle norme e l'ispettore annota questi dati nel suo rapporto. Il marchio resta sugli attrezzi fino al momento in cui essi sono esaminati da un ispettore o dall'autorità designata della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta a ispezione, i quali determineranno come si debba disporre in seguito dell'attrezzo. vi) L'ispettore è abilitato a fotografare l'attrezzo da pesca in modo da rendere visibili il marchio di identificazione e le dimensioni dell'attrezzo stesso; gli oggetti fotografati devono essere elencati nel rapporto. Una seconda fotografia viene consegnata al capitano della nave. 7. L'autorità competente della parte contraente cui è stata notificata una presunta infrazione commessa da una nave della suddetta parte contraente deve intraprendere un'azione rapida per ricevere ed esaminare la prova della presunta infrazione, effettuare qualsiasi altra indagine supplementare necessaria per determinare il seguito da dare alla presunta infrazione e, per quanto possibile, salire a bordo della nave in causa. L'autorità competente della parte contraente da cui dipende la nave in questione deve cooperare pienamente con l'autorità competente della parte contraente che ha designato l'ispettore in modo da garantire che la documentazione relativa alla presunta infrazione sia preparata e conservata in una forma che faciliti la relativa azione giudiziaria. L'autorità competente della parte contraente cui è stata notificata l'esistenza di discordanze tra le catture registrate e le stime elaborate dall'ispettore, provvede a salire per quanto possibile a bordo della nave in questione, collabora in ogni caso con gli ispettori NAFO per garantire che la documentazione relativa sia preparata e conservata in una forma che faciliti la relativa azione giudiziaria ed effettua qualsiasi altra indagine supplementare necessaria onde poter decidere i provvedimenti ulteriori opportuni. 8. Se un ispettore constata che una nave rifiuta ad un nucleo ispettivo di salire a bordo dopo aver ricevuto l'opportuno segnale: i) presenta al più presto un rapporto in merito alla presunta infrazione a qualsiasi ispettore della parte contraente da cui dipende la nave in questione che si trovi nelle vicinanze o all'autorità designata della stessa parte contraente; ii) redige e trasmette al segretario esecutivo un rapporto il più dettagliato possibile, precisando in particolare la natura del segnale, la distanza da cui è stato emesso, la visibilità in quel momento, le condizioni del mare, del vento e del ghiaccio. 9. Ai fini del programma, la «sorveglianza» è fondata su qualsiasi rilevamento effettuato da un ispettore da una nave o da un aeromobile d'ispezione assegnato al programma. i) Qualora nel quadro di un'operazione di sorveglianza un ispettore osservi una nave di una parte contraente e qualora l'eventuale rilevamento non corrisponda alle più recenti informazioni di cui dispone l'ispettore come previsto dalla sezione C.2 della parte III delle misure di conservazione e di applicazione, l'ispettore compila la parte I del formulario concernente la relazione di sorveglianza descritto all'allegato VII e fotografa la nave per comprovare il rilevamento effettuato. Le fotografie devono al tempo stesso registrare la posizione, la data e l'ora rilevati dagli strumenti del mezzo di sorveglianza. ii) Non meno di 72 ore dopo la registrazione del rilevamento nella parte I della relazione di sorveglianza e sulla scorta delle notifiche ricevute dalla parte contraente della nave considerata (hail system), l'ispettore completa la parte II della relazione di sorveglianza. iii) L'originale di ogni relazione di sorveglianza compilato conformemente al punto 9 i) e ii) nonché eventuali fotografie vengono trasmesse quanto prima alla parte contraente della nave considerata o all'autorità designata da detta parte contraente. Copia di ogni relazione di sorveglianza viene altresì trasmessa al segretario esecutivo. iv) Non appena ricevuta la relazione di sorveglianza relativa alla nave in questione, l'autorità competente della parte contraente adotta immediate disposizioni per esaminare la relazione e, se possibile, prende contatto con la nave considerata e svolge le ulteriori indagini necessarie per poter definire azioni appropriate al riguardo. 10. Eventuali casi di resistenza ad un ispettore o il mancato adempimento delle sue istruzioni vengono trattati dallo Stato di bandiera come se l'ispettore fosse di detto Stato. 11. Gli ispettori esercitano le proprie funzioni conformemente alle norme stabilite nel programma, ma rimangono sotto il controllo operativo delle autorità delle rispettive parti contraenti e sono responsabili nei confronti di queste ultime. 12. Le autorità competenti di una parte contraente prendono in esame e danno seguito ai rapporti degli ispettori delle altre parti contraenti nominati nel quadro del programma nello stesso modo in cui esaminano e danno seguito ai rapporti dei propri ispettori. Il presente paragrafo non obbliga le autorità competenti di una parte contraente ad attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probante maggiore di quello che avrebbe nel paese dell'ispettore. Le autorità competenti delle parti contraenti collaborano per agevolare qualsiasi azione giudiziaria o qualsiasi altra azione intentata in seguito al rapporto presentato da un ispettore nel quadro del programma. 13. Entro il 1o novembre di ogni anno, le autorità competenti di ciascuna parte contraente comunicano al segretario esecutivo i piani di previsione per quanto riguarda la partecipazione al programma dei propri ispettori, navi, elicotteri e altri aeromobili nell'anno civile successivo. Il segretario esecutivo può dare suggerimenti alle autorità competenti delle parti contraenti sul coordinamento della loro attività in questo campo, compresi il numero di ispettori e il numero di navi, elicotteri e altri aeromobili destinati al loro trasporto. 14. Entro il 1o marzo di ogni anno, le autorità competenti di ciascuna parte contraente devono comunicare al segretario esecutivo per l'anno civile precedente: i) il numero di ispezioni effettuate nel quadro del programma, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata rilevata una presunta infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l'ispezione della nave in causa nonché la natura della presunta infrazione; ii) il seguito dato alle presunte infrazioni che sono state loro notificate da una parte contraente. Le presunte infrazioni devono essere segnalate ogni anno, fino a quando non sia intervenuta una decisione finale nell'ambito della legislazione dello Stato di bandiera, e devono essere descritte in termini specifici le eventuali sanzioni inflitte; iii) le discordanze da esse ritenute significative tra le catture registrate nei giornali di bordo delle navi delle parti contraenti e le stime sulle catture effettive a bordo elaborate dagli ispettori. I casi che sono stati accertati significativi devono essere segnalati ogni anno fino a quando la NAFO non sia stata informata delle contromisure adottate, comprese le eventuali sanzioni inflitte in virtù della legislazione dello Stato di bandiera. Tali sanzioni devono essere descritte in termini specifici; iv) il numero di ore di volo con la pattuglia NAFO, il numero di rilevamenti e il numero di relazioni di sorveglianza redatte con indicazione della data, dell'ora e della posizione dei rilevamenti che figurano in dette relazioni di sorveglianza; v) il seguito riservato alle relazioni di sorveglianza notificate da una parte contraente. Le relazioni di sorveglianza devono essere segnalate ogni anno fino a che non saranno stati attuati dall'autorità competente gli opportuni provvedimenti. Qualora detti provvedimenti comportino un'azione penale eventuali sanzioni saranno illustrate dettagliatamente. 15. i) Qualora sorgano divergenze circa l'interpretazione o l'applicazione del programma, le parti contraenti interessate si consultano per cercare di appianarle. ii) Se dopo tali consultazioni le divergenze sussistono, su richiesta di una delle parti contraenti, il segretario esecutivo ne rinvia l'esame ad una riunione speciale del comitato permanente per il controllo internazionale (STACTIC), il quale elabora una relazione su tale problema e la trasmette alla commissione della pesca entro due mesi dalla riunione. iii) Dopo aver ricevuto la relazione dello STACTIC, una parte contraente può richiedere entro un nuovo periodo di due mesi una riunione speciale della commissione della pesca affinché esamini la relazione suddetta e adotti il provvedimento opportuno. 28. 2. 92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO I DOCUMENTO D'IDENTITÀ DELL'ISPETTORE (Dimensioni minime 8,5 cm × 5,5 cm) 28. 2. 92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO II FIAMME D'ISPEZIONE 28. 2. 92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO III COSTRUZIONE ED USO DELLE SCALE D'ACCESSO 1. Le scale di accesso devono essere tali da consentire agli ispettori un imbarco ed uno sbarco in condizioni di sicurezza. Esse devono essere pulite e in buono stato. 2. La scala è assicurata in modo da essere lontana da eventuali punti di scarico della nave, da essere in posizione tale che qualsiasi gradino aderisca perfettamente alla fiancata, da essere sgombra, per quanto possibile, dalle eventuali funi e da consentire all'ispettore di accedere a bordo agevolmente e con sicurezza. 3. I gradini della scala di accesso devono essere: a) di legno duro o di qualsiasi altro materiale di proprietà equivalente, tagliati in un pezzo unico senza nodosità, con una superficie antisdrucciolevole; i quattro gradini inferiori devono essere di gomma di sufficiente resistenza e rigidità o di qualsiasi altro materiale adatto che presenti caratteristiche equivalenti; b) non inferiori a 480 mm di lunghezza, 115 mm di larghezza e 25 mm di profondità, escluso qualsiasi dispositivo antisdrucciolevole; c) posti ad intervalli regolari, ad una distanza non inferiore a 300 mm né superiore a 380 mm, e assicurati in modo da rimanere orizzontali. 4. Nessuna scala di accesso deve avere più di due gradini di sostituzione assicurati con un metodo diverso da quello utilizzato nella costruzione originale della scala, e i gradini assicurati in tal modo devono essere sostituiti, entro un termine ragionevole, con gradini assicurati con il metodo utilizzato nella costruzione originale della scala. 5. Le funi laterali della scala devono consistere in due cavi di manilla scoperti o in cavi equivalenti, di circonferenza non inferiore a 60 mm ad ambo le estremità; le funi devono essere intere e non presentare alcun nodo al di sotto del gradino dell'estremità superiore; vanno collocate, a portata di mano e pronte per l'uso, due guardamano, debitamente fissate al battello, di circonferenza non inferiore a 65 mm nonché una fune di sicurezza. 6. Ad intervalli regolari vanno poste stecche di legno duro o di qualsiasi altro materiale di proprietà equivalenti, di un unico pezzo e di lunghezza non inferiore a 1,80 m, in modo da evitare qualsiasi attorcigliamento della scala di accesso. La stecca inferiore deve essere posta sul quinto gradino a partire dall'estremità inferiore della scala e gli intervalli tra le stecche non devono superare nove gradini. 7. Devono essere previsti opportuni dispositivi per garantire un passaggio sicuro ed agevole sul ponte e all'interno della nave a partire dall'estremità della biscaglina o di qualsiasi scala laterale od altra attrezzatura. Qualora detto passaggio debba effettuarsi attraverso un cancello scorrevole nelle impavesate o nel parapetto, vanno disposte opportune maniglie di appiglio. Se il passaggio deve avvenire su una scala del parapetto, detta scala va solidamente fissata all'impavesata o alla piattaforma e due montanti di appiglio devono essere posti al punto di accesso o di discesa della nave, ad una distanza non inferiore a 0,70 m e non superiore a 0,80 m. Ogni montante è rigidamente fissato alla struttura della nave, alla base o nelle vicinanze della base, nonché ad un punto più elevato; detti montanti devono avere un diametro non inferiore a 40 mm e non devono sporgere di oltre 1,20 m dal bordo dell'impavesata. 8. Va disposto un impianto di illuminazione che, di notte, consenta di illuminare adeguatamente tanto la scala di accesso quanto lo spazio nel quale l'ispettore viene a trovarsi salendo a bordo. Vanno tenuti a portata di mano un salvagente munito di una luce ad accensione automatica nonché una sagola da getto. 9. Vanno previsti dispositivi che consentano l'impiego della scala di accesso da ambedue i lati della nave. 10. L'attrezzamento della scala e le operazioni di imbarco e di sbarco di ogni settore sono controllate da un ufficiale responsabile della nave. 11. Se una nave presenta caratteristiche di costruzione, quali bottazzi in strisce di legno, che impediscono l'osservanza di una delle disposizioni succitate, vanno presi provvedimenti speciali, approvati dalla Commissione, per garantire che le persone possano accedere e scendere dalla nave senza pericolo. 28. 2. 92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO IV PROCEDURE CHE PERMETTONO IL TRASBORDO DI NUCLEI ISPETTIVI FRA ELICOTTERO E NAVE 1. Il comandante di bordo dell'elicottero assicura sotto la propria responsabilità la sicurezza delle persone trasbordate tra un elicottero e una nave per tutto il tempo nel quale dette persone sono in contatto con l'elicottero per mezzo del cavo e del dispositivo di sollevamento. 2. Per assistere l'elicottero il capitano della nave deve seguire le procedure seguenti: i) tentare di comunicare via radio in una lingua comune; ii) modificare la rotta e la velocità se ne riceve istruzione e se ne ha la possibilità; iii) mantenere una rotta ed una velocità costanti per tutto il periodo dell'operazione di trasbordo, a meno che non sia in pericolo la sicurezza della nave; iv) fornire un'indicazione ottica del vento relativo per mezzo di una bandiera di segnalazione o di qualsiasi altro dispositivo opportuno; v) rimuovere dalla zona in cui si effettua il trasbordo gli oggetti che potrebbero essere spazzati via dal vento; vi) evitare, durante l'operazione, trasmissioni radio su antenna metallica verticale ad alta frequenza nelle immediate vicinanze della zona di trasbordo; ove tali trasmissioni fossero necessarie, l'elicottero deve esserne informato, in modo da poter rinviare il trasbordo; se è stato prima calato un cavo di guida, alcuni membri dell'equipaggio devono essere disponibili per la manovra del cavo durante l'operazione di trasbordo del nucleo ispettivo e unicamente di quest'ultimo; gli altri cavi e fili metallici non possono essere toccati dall'equipaggio della nave fino a quando il nucleo ispettivo non li abbia fissati sul ponte della nave; vii) nella misura del possibile prendere le opportune disposizioni per evitare che i cavi o le apparecchiature calati dall'elicottero vengano fissati alla nave o possano entrare in collisione con quest'ultima. 3. L'elicottero, che esibisce la fiamma d'ispezione comunicherà alla nave la propria intenzione di effettuare un imbarco con uno dei seguenti mezzi: i) comunicazione radio su 2182 kHz, canale 16 FM (ad altissima frequenza) o su qualsiasi altra frequenza concordata; ii) indicazioni ottiche o acustiche mediante un segnale adeguato tratto dal codice internazionale dei segnali, come indicato al paragrafo 7; iii) volo a punto fisso sopra o in prossimità della posizione scelta per il trasbordo effettuando contemporaneamente i segnali menzionati al paragrafo 4. 4. i) Segnale: movimento di indicazione con il braccio o la mano Impiegato da Significato Elicottero Desidero effettuare il trasbordo o l'imbarco nella posizione indicata. ii) Segnale: movimento verticale del braccio o di una bandiera oppure una indicazione sollevando il pollice Impiegato da Situazione Significato Elicottero e nave Prima del trasbordo Pronto per effettuare il trasbordo; Nave Prima del trasbordo Desidero effettuare il trasbordo a partire da questa posizione; Elicottero Dopo aver calato il cavo di guida Recuperare l'imbando sul cavo di guida; Dopo aver recuperato l'imbando sul cavo di guida Tirare leggermente sul cavo di guida; Elicottero e nave In qualsiasi momento Qualsiasi risposta affermativa. iii) Segnale: movimento orizzontale del braccio o di una bandiera oppure indicazione con il pollice verso il basso Impiegato da Situazione Significato Nave Prima del trasbordo Trasbordo non consigliato a partire da questa posizione - Suggerisco di cambiare (indicare verso la posizione desiderata); Nave e elicottero Prima del trasbordo Non pronto per effettuare il trasbordo; Nave Durante il trasbordo Sospendete il trasbordo; Elicottero Dopo aver calato il cavo di guida Allentate la tensione sul cavo di guida; Dopo aver allentato la tensione sul cavo di guida Sciogliete il cavo di guida; Elicottero e nave In qualsiasi momento Qualsiasi risposta negativa. 5. L'esposizione del simbolo YU da parte dell'elicottero oppure la trasmissione radio di «YANKEE UNIFORM» alla nave preannunciano l'impiego dei segnali enumerati al paragrafo 7 per le comunicazioni relative all'ispezione. 6. Le seguenti situazioni costituiscono esempio di condizioni in cui non sarà effettuato il trasbordo diretto di persone che sono a bordo dell'elicottero: i) secondo il parere del comandante di bordo dell'elicottero o del capitano della nave, non vi è sufficiente spazio libero per il trasbordo oppure vi sono troppi ostacoli; ii) secondo il parere del comandante di bordo dell'elicottero o del capitano della nave, il movimento dell'imbarcazione è tale da rendere il trasbordo rischioso; iii) l'elicottero non può mettersi in posizione con un vento relativo accettabile; iv) esistono altre condizioni che mettono in pericolo la sicurezza dell'elicottero, della nave o delle persone trasbordate. 7. Segnale IMO Significato IMO Osservazioni SQ 3 Fermatevi o mettete in panna, ho intenzione di salire a bordo L'esposizione della fiamma d'ispezione indica la presenza sull'elicottero di un nucleo ispettivo incaricato MG Dovreste far rotta . . . La rotta è esatta IK-RQ Vi chiediamo di avanzare a . . . nodi AZ Non posso posarmi, ma posso issarvi Indicazione dell'intenzione di effettuare un trasbordo di persone (impiegato congiuntamente con il segnale BB) BB1-RQ BB2-RQ BB3-RQ Chiedo il permesso di posarmi sul vostro ponte; siete disposti a ricevermi a prua? Chiedo il permesso di posarmi sul vostro ponte; siete disposti a ricevermi a mezza nave? Chiedo il permesso di posarmi sul vostro ponte: siete disposti a ricevermi a poppa? Impiegato congiuntamente con il segnale AZ indica che l'elicottero non si posa, ma ha l'intenzione di effetturare un trasbordo a partire dall'elicottero nella zona indicata K Desidero comunicare con voi per mezzo di . . . (estratti dalla tabella 1 IMO) 6 . . . bandiere del codice internazionale 8 . . . radiotelefonia su 2182 kHz 9 . . . radiotelefonia VHF sul canale 16 YX Desidero comunicare per radiotelefonia sulla frequenza indicata C SÌ (affermativo) N NO (negativo) «November Oscar» a voce o per radio YU Sto per mettermi in comunicazione con la vostra stazione per mezzo del codice internazionale dei segnali BT L'elicottero sta arrivando in questo momento (oppure all'ora indicata). aa 28. 2. 92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO V COMMISSIONE DELLA PESCA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA PESCA NELL'ATLANTICO NORDOCCIDENTALE RAPPORTO DI ISPEZIONE (L'ispettore è pregato di redigere il rapporto in stampatello) 1. I moduli del rapporto d'ispezione devono essere raccolti in un libretto in cui ciascun foglio comprenda un originale e due copie carbone (preferibilmente colorate, se possibile una gialla e l'altra verde). 2. Ogni foglio deve essere perforato nei margini superiore e inferiore onde facilitare il distacco dei fogli stessi. 3. I punti da 1 a 8 e il punto 18 del rapporto devono essere messi in risalto mediante inchiostro rosso. 4. I libretti devono comprendere possibilmente 20 serie complete del rapporto in triplice esemplare. 5. Una volta staccato dal libretto, ogni foglio deve misurare 355,5 mm (14mm) di altezza e 216 mm (8 ¹/2mm) di base. Avviso al capitano del peschereccio Quando sale a bordo, l'ispettore esibisce il proprio documento d'identità; egli è allora autorizzato a ispezionare e misurare tutti gli attrezzi da pesca che si trovano sul ponte di lavoro o nelle vicinanze di esso e pronti per l'uso, nonché le catture che si trovano sopra e/o sotto coperta e tutti i documenti pertinenti. L'ispezione serve a verificare il rispetto delle misure NAFO per le quali la vostra parte contraente non aveva sollevato alcuna obiezione e, anche se ce ne fossero, controllare comunque le registrazioni sul giornale di bordo per la zona di regolamentazione e le catture a bordo. L'ispettore non vi chiederà di salpare le reti, ma potrà rimanere a bordo fintantoché la rete non venga salpata. ISPETTORE(I) AUTORIZZATO(I) 1. Nome(i): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parte contraente . 2. Nome, lettere e/o numero d'identificazione della nave che lo trasporta: . INFORMAZIONI SULLA NAVE SOTTOPOSTA A ISPEZIONE 3. Parte contraente e porto di registrazione: . 4. Nome della nave e numero di registrazione: . 5. Nome del capitano: . 6. Nome e indirizzo del proprietario: . . 7. Posizione stabilita dal capitano della nave d'ispezione a . . . . . . . . . UTC: Latitudine: . . . . . . . . . . . . . . . . . Longitudine: . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Strumenti utilizzati per stabilire la posizione: . 8. Posizione stabilita dal capitano del peschereccio a . . . . . . . . . UTC: Latitudine: . . . . . . . . . . . . . . . . . Longitudine: . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Strumenti utilizzati per stabilire la posizione: . DATA E ORE DELL'INIZIO E DEL TERMINE DELL'ISPEZIONE 9. Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . Ora di salita a bordo: . . . . . . . . . UTC. Ora di partenza: . . . . . . . . . UTC. ATTREZZI DI PESCA ISPEZIONATI SUL PONTE O NELLE SUE VICINANZE 10. 1a rete 2a rete 3a rete Tipo di rete (rete da traino, sciabica, ecc.) Materiale (categoria chimica, possibilmente) Ritorto semplice o composto Rete (misurata umida): sul ponte o vicino ad esso Tipo di dispositivi fissati alle reti e ispezionati Osservazioni MISURA DELLA MAGLIA DELLA RETE - IN MILLIMETRI 11. Sacco della rete (compreso l'eventuale avansacco) - Serie di 20 maglie Ampiezza (dimensione delle maglie) Ampiezza media Dimensione legale 1a rete 2a rete 3a rete Foderone - Serie di . . . . . . maglie 1a rete 2a rete 3a rete Resto della rete - Serie di 20 maglie 1a rete 2a rete 3a rete 12. Le registrazioni delle catture sono state conservate a bordo per tutta la durata del periodo di contingentamento? SÌ/NO ESITO DELL'ISPEZIONE DEL PESCE A BORDO 13. Esito dell'ispezione effettuata sul pesce dell'ultima retata (se necessario) Quantità (in tonnellate) Tutte le specie Percentuale di ogni specie Percentuale degli scarti Totale pescato 14. Esito dell'ispezione del pesce a bordo Specie ittica (codice a tre lettere) Stima dell'ispettore (in tonnellate) Commenti dell'ispettore sul modo in cui sono state calcolate le stime: . . . 15. Sommario delle catture rilevate dal giornale di bordo per il viaggio in corso (¹) Periodo di contingentamento (²): Date di entrata nella zona di regolamentazione Divisione Specie di pesce (codice a tre lettere) Catture (in tonnellate) Modo di trasformazione Scarti (¹) Il viaggio in corso si considera iniziato nel momento in cui la nave entra nella zona di regolamentazione e terminato nel momento in cui la nave lascia la zona della convenzione (che include i porti della zona della convenzione) per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi. Il viaggio in corso non si considererà terminato fino a quando la nave deterrà a bordo catture provenienti dalla zona di regolamentazione. (²) Applicabile conformemente al punto 6 i) sesto comma del programma. Avviso al capitano del peschereccio A questo momento l'ispezione è terminata, a meno che sia stata rilevata una presunta infrazione. Se non sono state rilevate presunte infrazioni, passare alla voce 20. In caso di presunta infrazione, l'ispettore ne prende nota in questo punto e vi appone la propria firma. Lei deve controfirmare per dimostrare che è stato informato dell'infrazione. La Sua firma non costituise un riconoscimento della presunta infrazione. 16. Natura della presunta infrazione: . . . . . . . . . . Firma dell'ispettore: . Firma del capitano: . Se è stata rilevata una presunta infrazione, l'ispettore può: 1. esaminare e fotografare gli attrezzi del peschereccio, le catture, il giornale di bordo o qualsiasi altro documento pertinente; 2. ChiederLe di cessare le attività di pesca se la presunta infrazione riguarda: a) un'attività di pesca in una zona chiusa o effettuata utilizzando un attrezzo vietato in una zona specifica; b) un'attività di pesca di una riserva o specie per la quale la parte contraente del peschereccio ispezionato aveva notificato al segretario esecutivo che i pescherecci di tale parte avrebbero cessato una pesca diretta di tali riserve o specie; c) un'attività di pesca effettuata su «altri» contingenti senza preavviso al segretario esecutivo, oppure più di 7 giorni lavorativi dopo che la parte contraente del peschereccio ispezionato abbia notificato al segretario esecutivo che la pesca di un «altro» contingente doveva cessare per tale riserva o specie. Prima di chiedere di cessare le attività di pesca, l'ispettore deve cercare di mettersi immediatamente in comunicazione con un ispettore della vostra parte contraente che si trovi nelle vicinanze o con l'autorità designata dalla vostra parte contraente. A tale scopo Lei deve mettere a disposizione dell'ispettore l'impianto radio e l'operatore. Qualora non riesca a mettersi in contatto con un ispettore della vostra parte contraente o con l'autorità designata, l'ispettore completa l'ispezione e lascia la nave. Fintantoché l'ispettore rimane a bordo, Lei non può riprendere l'attività di pesca prima che l'ispettore abbia stabilito che Lei non ripeterà l'infrazione presunta, in particolare poiché ha cambiato zona di pesca o staccato gli attrezzi illegali. COMMENTI E OSSERVAZIONI 17. Documenti controllati in seguito ad una presunta infrazione: . 18. Commenti: (in caso di differenza tra le catture stimate a bordo e quelle registrate sul giornale di bordo, annotare tale differenza in percentuale) . . . 19. Oggetti fotografati in relazione alla presunta infrazione: . . . 20. Altri commenti, dichiarazioni e/o osservazioni dell'ispettore/degli ispettori: . . 21. Dichiarazioni del secondo ispettore o del testimone: . . 22. Nome e firma del secondo ispettore o del testimone: . 23. Firma dell'ispettore responsabile: . 24. Dichiarazione(i) del(dei) testimone(i) del capitano: . . . 25. Nome e firma del(dei) testimone(i) del capitano: . . 26. Attestazione di ricevuta del rapporto: Il sottoscritto, capitano della nave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., certifica di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto e le seconde fotografie scattate. La firma apposta non costituise accettazione di tutti gli elementi del rapporto. Data: . Firma: . 27. Commenti e firma del capitano della nave: . . . LA COPIA È DESTINATA AL CAPITANO DELLA NAVE, MENTRE L'ORIGINALE È CONSERVATO DALL'ISPETTORE PER ESSERE TRASMESSO A CHI DI DIRITTO. 28. 2. 92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO VI QUESTIONARIO D'ISPEZIONE 1. Sono un ispettore nel quadro del programma. Questo è il mio documento d'identità. Vorrei ispezionare le reti/le altre attrezzature da pesca/le catture/i documenti. 2. Vorrei vedere il capitano della nave. 3. Può dirmi il suo nome? 4. Le chiedo di cooperare con me nell'esame delle catture/delle attrezzature/dei documenti in conformità delle misure della commissione. 5. Vuol verificare la sua posizione in questo momento e notare l'ora esatta? 6. Io dichiaro la sua posizione a . . . . . . . . o latitudine . . . . . . . o longitudine a . . . . . . . . . UTC. È d'accordo? 7. Vuol verificare la sua posizione con gli strumenti a bordo della nave d'ispezione? 8. È ora d'accordo? 9. Vuol mostrarmi i documenti riguardanti la nazionalità della sua nave/i documenti di registrazione/il giornale di bordo/il giornale (i giornali) di pesca? 10. Per favore, scriva il nome e l'indirizzo dei proprietari di questa nave nello spazio che le indico sul formulario di rapporto. 11. Quale specie principale pesca? 12. Pesca pesce che sarà ridotto in farina? 13. Sono d'accordo. 14. Sì. 15. Non sono d'accordo. 16. No. 17. Vuol condurmi al ponte di comando/al ponte di lavoro/al reparto di trasformazione/alle stive? 18. Utilizza dispositivi fissati alle reti? In caso affermativo, di quale tipo? Per favore, lo scriva nello spazio che Le indico. 19. Vuole accendere la luce? 20. Desidero controllare quella rete/Dispositivo di protezione. 21. Vuol mostrarmi gli altri attrezzi da pesca che si trovano sopra o presso il ponte? 22. Vuol mostrarmi, se lo ha a bordo, il misuratore delle maglie della rete? 23. Chieda ai suoi uomini di sorreggere quella rete affinché possa misurarla. 24. Per favore, faccia calare in acqua quella rete per dieci minuti. 25. Ho controllato . . . . . . maglie di questa rete. 26. Vuol controllare se ho registrato esattamente sul formulario di ispezione, nello spazio che Le indico, la larghezza delle maglie che ho misurato? 27. Desidero controllare il pescato. Sono già terminate le operazioni di cernita? 28. Vuol mostrarmi quei pesci? 29. Desidero calcolare la percentuale delle specie regolamentate presenti nelle catture. 30. Per favore, consulti la copia del formulario d'ispezione redatta nella sua lingua e mi fornisca i dati necessari per compilarlo. Le indicherò le sezioni pertinenti. 31. Se rifiuta di prestare la collaborazione richiesta, ne riferirò alla parte contraente da cui Lei dipende. 32. Ho constatato che la larghezza media delle maglie della rete che ho misurato è di . . . . . . . . mm. Questa misura è inferiore alla dimensione minima autorizzata e ne riferirò alla parte contraente da cui Lei dipende. 33. Ho osservato la presenza di dispositivi fissati alle reti/altri attrezzi da pesca proibiti. Ne riferirò alla parte contraente da cui Lei dipende. 34. Appongo ora il marchio d'identificazione su questo attrezzo da pesca; esso dovrà essere conservato con il marchio apposto fino a quando non sarà stato esaminato da un ispettore della parte contraente da cui Lei dipende su richiesta dello stesso. 35. Ho trovato . . . . . . pesci sottomisura. Ne riferirò alla parte contraente da cui Lei dipende. 36. Constato che, a quanto pare, Lei sta pescando in questa zona/in un periodo vietato/con attrezzi vietati/stock o specie vietate. Ne riferirò alla parte contraente da cui Lei dipende. 37. Ho constatato che le catture accessorie di specie regolamentate risultano superiori ai quantitativi autorizzati. Ne riferirò alla parte contraente da cui Lei dipende. 38. Ho steso più copie delle annotazioni figuranti in questo documento. Vuol firmarle per attestare che si tratta di copie conformi? 39. Desidero mettermi in comunicazione con una autorità designata della parte contraente da cui Lei dipende. Vuol provvedere alla trasmissione di questo messaggio e alla ricezione di eventuali risposte? 40. Desidera formulare osservazioni su questa ispezione, nonché sul modo in cui è stata condotta e sul comportamento dell'ispettore/degli ispettori? In caso affermativo, può farlo nello spazio che Le indico sul formulario di ispezione in cui ho annotato le mie risultanze. Per favore, firmi le sue osservazioni. Vi sono testimoni che desiderano formulare a loro volta osservazioni? In caso affermativo, essi possono farlo nello spazio che indicherò loro sul formulario di ispezione. 41. Lascio il peschereccio. Grazie. 28. 2. 92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO VII RELAZIONE DI SORVEGLIANZA 1. I moduli della relazione di sorveglianza devono essere raccolti in un libretto in cui ciascun foglio comprenda un originale e due copie carbone (preferibilmente colorato, se possibile una gialla e l'altra blu). 2. Ogni foglio deve essere perforato nei margini superiore e inferiore onde facilitare il distacco dei fogli stessi. 3. I libretti devono comprendere possibilmente 50 copie della relazione di sorveglianza. 4. Una volta staccato dal libretto, ogni foglio deve misurare 355,5 mm (14mm) di altezza e 216 mm (8¹/2mm) di base. I. PARTE I Ispettore(i) autorizzato(i) 1. Nome: . . . . Documento d'identità n.(s): . . . . La parte contraente: . 2. Identificazione/segnale di chiamata: . Inizio della pattuglia nella zona di regolamentazione (pos.): . (data) (ora) UTC: . Partenza della pattuglia della zona di regolamentazione (pos.): . (data) (ora) UTC: . Particolari della nave osservata 3. La parte contraente: . 4. Nome, lettere e numeri di registrazione della nave: . 5. Altri particolari (tipo di nave, colore, sovrastruttura, . . .): . . . . . 6. Data/ora quando identificato per la prima volta: . Rotta e velocità: . Posizione quando identificato NAFO: NAFO Suddivisione: . Latitudine: . Longitudine: . Strumenti utilizzati per stabilire la posizione: . 7. Tempo: Direzione del vento: . Velocità del vento: . Condizione del mare: . Visibilità: . 8. Particolari delle fotografie. Data/ora Posizione Altitudine nel caso di sorveglianza aerea a) b) c) d) II. PARTE II (da compilare dagli ispettori non meno di 72 ore dopo le osservazioni ricordate nella parte I) Il sottoscritto dichiara che fino adesso, per quanto riguarda la nave . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le informazioni ricevute dall'autorità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dall'autorità designata dalla detta parte contraente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ai sensi del paragrafo 2 della parte III, sezione E delle misure di conservazione e di applicazione non corrispondono alle informazioni ricordate nella parte I di questa relazione. Ispettore autorizzato: . Firma: ..
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